Sisma: commercialisti e contabili dell'entroterra perplessi dalle norme legate all'esenzione delle imposte

L’art. 48, comma 16 del D.L. 189/2016 infatti prevede che gli immobili oggetto di un’ordinanza di inagibilità siano non imponibili sia ai fini Irpef ed Ires (fino alla data in cui torneranno agibili e comunque fino all’anno d’imposta 2017), che ai fini Imu e Tasi (fino alla agibilità e comunque non oltre il 31.12.2020). La norma sembrerebbe di facile e logica applicazione ma a complicare le cose è la condizione, prevista dalla legge, che l’immobile sia stato oggetto di un’ordinanza comunale adottata entro il 28.02.2017. Visti i tempi dei controlli Fast e Aedes molti contribuenti si troveranno nella condizione di avere l’immobile di fatto inagibile ma di non avere in mano l’ordinanza del comune.
Al riguardo la seconda parte dell’articolo sembrerebbe fornire una soluzione prevedendo la possibilità (attenzione, non l’obbligo) da parte dei contribuenti di dichiarare al comune l’inagibilità dell’immobile entro il 28.02.2017 al fine di fruire ugualmente della non imponibilità . Sarà poi il comune entro 20 giorni a comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esito delle verifiche effettuate.
La disposizione di legge però lascia dubbi su molti aspetti sia ai contribuenti (ed ai loro commercialisti) che ai comuni stessi, i quali in questi giorni hanno iniziato a pubblicare sui loro siti, in maniera eterogenea e non coordinata, gli avvisi ed i moduli per questo adempimento facendo però riferimento solo ad Imu e Tasi (la cui gestione è affidata al comune); nulla si dice per Irpef e Ires che invece sono di competenza dell’Agenzia delle Entrate.
Si evidenzia che, tra l’altro, nel testo di legge manca il riferimento alla cedolare secca sui contratti di affitto ma sembrerebbe ragionevole includerla, almeno per similitudine, nel gruppo delle imposte per le quali vale la non imponibilità . Si evidenzia infatti che non è chiarito se il comune debba inviare all’Agenzia delle Entrate i dati di tutti gli immobili oggetto delle ordinanze già emesse o solo quelli di chi invierà la dichiarazione entro il 28.02.2017.
Il buon senso porta a pensare che gli immobili oggetto di ordinanze già emesse siano già non imponibili per definizione e che sia il comune a dover comunicare tali informazioni all’Agenzia delle Entrate senza alcun adempimento da parte del contribuente. Tale orientamento però non è ancora condiviso da tutti i comuni con l’effetto che chi ha già ricevuto un’ordinanza comunale di sgombero (anche solo Fast) potrebbe essere costretto, per usufruire della non imponibilità del suo immobile, ad inviare questa dichiarazione al comune stesso, con una duplicazione insensata di adempimenti.
Inoltre lascia perplessi la possibilità di dover dichiarare l’inagibilità del proprio immobile, senza averne la certezza, entro il 28.02.2017. Alcuni comuni hanno impostato i loro moduli nella forma di dichiarazione sostitutiva. Se a seguito dei controlli, pertanto, l’immobile dovesse risultare agibile, il contribuente avrebbe emesso una dichiarazione sostitutiva falsa, con le ovvie conseguenze penali del caso.
Infine non è chiaro cosa accadrebbe se un contribuente non dovesse fare la dichiarazione entro il 28.2 e dovesse ricevere l’ordinanza di inagibilità successivamente a tale data. È ragionevole pensare che l’immobile sia comunque non imponibile perché ciò che conta è la sostanza, ma l’interpretazione letterale della norma lascia pensare che in questo caso il contribuente sia costretto a pagare le imposte piene sulla sua abitazione pur avendola inagibile.
L’Ordine dei Commercialisti coglie l’occasione per evidenzia la necessità di chiarimenti ufficiali e soprattutto, visto l’approssimarsi della scadenza, un rinvio o meglio un totale annullamento di tale adempimento, di scarsa se non nulla utilità sia per i poteri di accertamento dei Comuni che dell’Agenzia delle Entrate, anche per evitare le file di cittadini che in queste ore stanno prendendo d’assalto gli uffici comunali in cerca di risposte e chiarimenti.

Questo è un comunicato stampa pubblicato il 25-02-2017 alle 15:14 sul giornale del 27 febbraio 2017 - 1133 letture
In questo articolo si parla di Matteo Tagliariol, Dott. Alberto Patriti, redditi parlamentari, redditi senatori
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